La RCA sottoscritta con ciascuna casa locatrice, nei limiti dei massimali stabiliti, copre i danni provocati dal veicolo dell’assicurato a persone, animali o cose a seguito di un sinistro.
L’assicurazione nel noleggio a lungo termine per privati e partite IVA include anche la copertura dei danni a carico del veicolo. I danni che rientrano all’interno delle coperture sono:
- Incendio
- Atti vandalici
- Eventi speciali
- Danni ai cristalli
In particolare, l’assicurazione “Incendio” ti tutela per tutti quegli eventi che implicano il ricorso terzi da incendio. L’ammontare di un’eventuale penale è specificatamente indicato nelle condizioni di noleggio.
Inclusa nella copertura anche la tutela per gli atti vandalici o gli eventi speciali. In relazione a questi ultimi, possiamo definire come “eventi speciali” agenti atmosferici che provocano danni al veicolo (grandine, alluvioni, trombe d’aria) o disordini sociali (scioperi, sommosse e simili).
Per ogni ulteriore condizione e per le franchigie, puoi far riferimento al tuo contratto.
Per conoscere le penalità previste dal tuo contratto puoi rivolgerti al tuo referente commerciale, che ti illustrerà tutte le condizioni sottoscritte.
La copertura Rc Auto generalmente copre i danni involontariamente provocati a Terzi, quindi non al conducente. Tuttavia, per il tuo contratto potresti aver previsto un’estensione della copertura assicurativa. Contatta il tuo consulente per individuare le condizioni previste e da te sottoscritte.
Con la formula del noleggio a lungo termine è inclusa l’assicurazione PAI.
La PAI è una forma di assicurazione che copre l’infortunio del conducente. In particolare, la PAI consente di ottenere copertura in caso di morte o invalidità permanente del conducente. In base alle valutazioni del grado di percentuale di I.P. basata sulla tabella allegata al D.P.R. del 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, possono essere previsti anche rimborsi per le spese di cura.
Fai riferimento al tuo contratto, oppure rivolgiti al tuo referente commerciale, che ti illustrerà tutte le condizioni sottoscritte.
È opportuno distinguere innanzitutto il tipo di contratto sottoscritto:
- Se sottoscritto per pool aziendale, il veicolo può essere guidato dall’amministratore, dai suoi dipendenti e dai componenti della sua famiglia.
- Se sottoscritto per la guida esclusiva, il veicolo può essere guidato solo dal firmatario.
Certamente, chi possiede un foglio rosa per la Patente B oppure è neopatentato può condurre un veicolo a noleggio, purché si attenga strettamente alle normative di legge previste dall’art. 122 e dal Codice della Strada in generale.
La copertura RCA è valida sempre, in termini assicurativi, per danni a terzi e passeggeri. Tuttavia, nel caso di veicoli commerciali è necessario prestare attenzioni alle limitazioni previste dalla PA e dal Codice della Strada. Ad esempio, a tutte le restrizioni attive nei giorni festivi per veicoli commerciali, che possono circolare solo in casi di comprovata necessità lavorativa.
1) Se il sinistro è avvenuto con una con controparte:
Compila il modulo CAI, cioè la constatazione amichevole incidente, che trovi già in dotazione nel tuo veicolo, firmalo in originale ed invialo alla casa locatrice. In alternativa, puoi provvedere alla segnalazione telematica del sinistro sul sito o sulle app messe a disposizione dalle case locatrici
È importante che conservi l’originale della denuncia o del modulo CAI per tre anni dalla data dell’evento, nel caso in cui ne faccia richiesta la Compagnia assicuratrice.
2) Se il sinistro è avvenuto senza controparte puoi denunciare l’accaduto direttamente alla casa locatrice.
3) Nei casi più gravi, con furto e/o incendio:
è necessario sporgere denuncia presso le Autorità, inviando copia della denuncia alla casa locatrice.
Per altre istruzioni sulla risoluzione del sinistro, devi attenerti alle istruzioni che ti fornirà l’Assistenza della casa locatrice.
Ricorda che i danni interi al veicolo non sono coperti da franchigia KASKO.
In ogni caso, se necessiti di ulteriori informazioni o di assistenza per contattare la casa locatrice, puoi far riferimento al tuo consulente.
Sì, la denuncia deve essere effettuata sempre e al massimo entro le 24 (ventiquattro) ore lavorative successive alla data dell’evento, e comunque prima di ogni eventuale riparazione.
Per la tempistica della riparazione, è opportuno fare riferimento alle istruzioni che ti fornirà la casa locatrice.
Se hai denunciato o segnalato alla casa locatrice ogni tipo di danno, all’atto della restituzione del veicolo, l’incaricato prenderà nota dello stato in cui lo riconsegni e ne farà una valutazione.
Se il danno già denunciato non pregiudicava le prestazioni del veicolo e la casa locatrice ne aveva autorizzato l’utilizzo, non devi fare altro.
Se non hai segnalato alcuni danni, questi saranno valutati, periziati ed eventualmente ti saranno addebitati costi per la riparazione successivamente al termine del contratto.
È necessario denunciare tempestivamente il furto alle Autorità, sporgendo denuncia e contattare la casa locatrice al più presto, per ottenere assistenza dedicata.
Contatta tempestivamente la casa locatrice.
Procedi alla denuncia presso le Autorità competenti e contatta tempestivamente il tuo consulente o la casa locatrice.
È necessario contattare l’Assistenza della casa locatrice, specificando la targa del veicolo.
Contatta la casa locatrice.
Certo, puoi recarti in tutti i Paesi indicati sulla Carta Verde prevista dalla tua assicurazione.
È necessario avere il certificato assicurativo, che può essere stampato in carta semplice o esibito in formato digitale.
Se non hai previsto il gancio traino in fase di preventivo, puoi richiederne il montaggio alla casa locatrice anche dopo la stipula del contratto. Ovviamente, sarà preventivata anche l’estensione della copertura assicurativa per il gancio traino.